Formazione Professionale Continua

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INFORMATIVA CREDITI FORMATIVI MINIMI DA ASSOLVERE

 

PER I COLLEGHI CHE SVOLGONO NORMALE ATTIVITÀ (per esenzioni o casi particolari si rimanda al regolamento)

Cara/o Collega, come ben sai la formazione obbligatoria così come definita dallo specifico regolamento emanato dall’Ordine nazionale, è obbligo giuridico e deontologico per gli iscritti all’Albo.

Il periodo di formazione professionale continua è triennale.

Il primo triennio ha avuto inizio il primo gennaio 2008.

L’anno formativo decorre dal primo gennaio e termina il trentuno dicembre.

L’obbligo formativo prevede l’acquisizione di 90 crediti formativi di cui 9 in materie obbligatorie (es: deontologia, cassa di previdenza, etc.).

Fermo restando il requisito finale di 90 crediti formativi nel triennio di riferimento, in ogni singolo anno bisogna acquisire un minimo di 20 crediti formativi.

Se l’obbligo formativo decorre dal secondo o dal terzo anno del triennio, i crediti vengono ridotti in proporzione (60 e 30 di cui 6 e 3 in materie obbligatorie).

 

FORMAZIONE SPECIFICA PER LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

Con la pubblicazione sul sito della Ragioneria Generale dello Stato della circolare 26, è stato introdotto l’obbligo di conseguire in ciascun anno almeno 20 crediti formativi, 60 nel triennio.

Il triennio decorre dal primo gennaio 2017 e termina il trentun dicembre 2019.

L’anno formativo decorre dal primo gennaio e termina il trentun dicembre.

Per l’anno 2017 il Ministero ha comunicato che valgono i crediti maturati per corsi già sostenuti o in corso di svolgimento. Per quelli già sostenuti non sono ancora stati definiti i termini.

Questi 20 crediti potranno concorrere al raggiungimento del quorum annuale e triennale previsto per la formazione continua (20 e 90 crediti).

Di questi crediti almeno 10 dovranno essere conseguiti nelle materie caratterizzanti la revisione legale e qualificate dalla norma come materie gruppo A, mentre altre 10 potranno sempre rientrare nel gruppo A od in alternativa nei gruppi B e C.

 

FORMAZIONE SPECIFICA PER LA REVISIONE DEGLI ENTI LOCALI

I revisori dei conti degli Enti Locali, a norma dell’art. 16, comma 25, del Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in Legge 14 settembre 2011, n. 148, sono scelti mediante estrazione a sorte da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti nel Registro dei revisori legali, nonché iscritti all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Per l’inserimento nell’elenco è necessario essere iscritti da almeno due anni nel Registro dei revisori legali o all’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nonché aver conseguito, nel periodo dal 1° gennaio al 30 novembre dell’anno precedente, almeno 10 crediti formativi nella materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti locali per la partecipazione ad eventi che siano stati preventivamente condivisi dal Ministero dell’interno e che prevedano il superamento di test finali di verifica. Per l’inserimento nelle fasce 2 e 3 di enti locali è, inoltre, necessaria una maggiore anzianità di iscrizione nei predetti Registro o Ordine professionale, nonché lo svolgimento di precedenti incarichi di revisione presso enti locali.

Per il mantenimento nell’elenco deve essere ogni anno comprovato il possesso dei requisiti richiesti, pena la cancellazione dall’elenco.

Anche questi 10 crediti potranno concorrere al raggiungimento del quorum annuale e triennale previsto per la formazione continua (20 e 90 crediti).